Un Tribunale ha affrontato un caso esemplare in tema di licenziamento per giusta causa, confermando la legittimità del recesso intimato nei confronti di un lavoratore responsabile dei bagni pubblici. Il dipendente, addetto alla pulizia e apertura/chiusura dei servizi igienici situati nella piazza principale del paese, aveva chiuso anticipatamente la struttura senza procedere alle pulizie, contravvenendo agli obblighi contrattuali, e aveva offeso verbalmente i rappresentanti dell’amministrazione comunale che lo avevano richiamato.
Il lavoratore, dipendente a tempo determinato con contratto stagionale, aveva il compito di assicurare l’apertura al pubblico, la chiusura e l’igienizzazione quotidiana dei servizi. Tuttavia, come accertato nel giudizio, ha più volte chiuso i bagni in anticipo rispetto all’orario previsto, omettendo la pulizia finale e lasciando i locali in condizioni igieniche precarie, anche in occasione di eventi pubblici.
Richiamato dai rappresentanti comunali per le sue inadempienze, ha reagito con frasi offensive e irriguardose, manifestando un atteggiamento apertamente ostile nei confronti dell’ente datore di lavoro. L’amministrazione ha dunque proceduto a un licenziamento per giusta causa, contestando sia le inadempienze gravi che la condotta irriguardosa.
Il Tribunale ha ritenuto comprovata la giusta causa di licenziamento, richiamando il principio secondo cui «la lesione del vincolo fiduciario può derivare non solo da condotte dolose ma anche da comportamenti omissivi o negligenti che compromettano il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali».
Nel caso specifico, la sistematicità delle violazioni e l’aggressività dimostrata verso i superiori hanno evidenziato una radicale incompatibilità del lavoratore con il corretto svolgimento dell’incarico pubblico affidatogli, giustificando così il recesso in tronco senza preavviso.
La pronuncia conferma un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui la reiterazione di comportamenti negligenti e l’insubordinazione verbale possono giustificare il licenziamento anche in contesti di lavoro a bassa qualificazione, come nel caso dei servizi igienici comunali. Il principio si estende anche ai rapporti di lavoro privati, dove l’interesse alla corretta esecuzione delle mansioni può legittimare provvedimenti espulsivi anche in presenza di infrazioni non gravi se reiterate o accompagnate da condotte lesive del rispetto dovuto ai superiori.
La sentenza del Tribunale di Trani costituisce un importante precedente in materia di licenziamento disciplinare, ribadendo il valore dell’affidabilità e della correttezza comportamentale anche nei ruoli operativi e di pubblica utilità. Per i datori di lavoro, pubblici e privati, rappresenta un chiaro segnale: la tutela dell’efficienza e della dignità del servizio prevale quando il lavoratore dimostra un contegno incompatibile con i propri doveri.
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