La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di accesso al pubblico impiego segna un passo decisivo verso una reale inclusione delle persone con disabilità, attraverso la valorizzazione della loro abilità residua nei concorsi pubblici. Il Decreto Legislativo n. 165/2001, all’art. 35-quater, è chiaro: le prove concorsuali devono tener conto delle competenze residue delle persone con disabilità, come previsto dalla Legge 68/1999.
L’art. 35-quater del d.lgs. 165/2001 impone la valorizzazione dell’abilità residua nei concorsi pubblici. Focus normativo e giurisprudenziale sulla tutela delle persone con disabilità.
Nel dettaglio, la disposizione impone che le prove di esame – almeno una scritta e una orale – siano calibrate non solo per accertare le competenze teorico-pratiche e relazionali dei candidati, ma anche per valutare le abilità residue dei soggetti con disabilità grave.
In particolare:
Le competenze devono essere definite nel bando, coerentemente con la natura dell’impiego;
Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 68/1999, le prove devono valorizzare l’abilità residua e le potenzialità espressive e professionali della persona;
È possibile prevedere commissioni integrate da esperti in valutazione delle competenze, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
Le prove possono essere svolte con strumenti informatici, anche in videoconferenza, garantendo pubblicità, tracciabilità e sicurezza.
Un importante orientamento a sostegno della piena partecipazione delle persone con disabilità viene da una sentenza del TAR. Il Tribunale ha stabilito che non è in alcun modo anomala o inaffidabile l’offerta, nell’ambito di una gara pubblica, che preveda l’impiego di un numero elevato di lavoratori con disabilità.
Anzi, ha chiarito che:
La persona con disabilità mantiene conoscenze e competenze che costituiscono una risorsa per la società;
Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale della persona;
Il disabile è parte integrante del tessuto produttivo, e il suo impiego non può essere ostacolato da forme di discriminazione indiretta.
La logica sottesa al nuovo art. 35-quater e alla giurisprudenza più recente è un rovesciamento di prospettiva: non si tratta più di tollerare la disabilità, ma di valorizzare ciò che resta attivo, ciò che è potenziale, e metterlo al servizio della collettività.
Questo significa ritenere le persone con disabilità come portatori di competenze parziali, ma pur sempre utili, da impiegare in modo efficiente, in linea con il principio di pari opportunità e con gli obiettivi europei in materia di inclusione lavorativa.
Inserisci qui sotto i tuoi dati per essere ricontattato e fissare un appuntamento direttamente con noi